| Spiagge e diritto alla balneazione
a cura dell'Unione nazionale consumatori (Unc) L'ACCESSO AL MARE L'utilizzo delle spiagge e il diritto alla balneazione spetta a tutti.
In base all’art.1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), i titolari delle concessioni dell'area marittima demaniale hanno "l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". Ciò significa che i gestori degli stabilimenti balneari che hanno in concessione i servizi di spiaggia non possono proibire il transito e il fermarsi sulla battigia (striscia di sabbia di 5 metri dalla riva del mare) che è a disposizione di tutti e sulla quale, tuttavia, non vi si può installare nulla ad uso personale (es. ombrelloni, sdraio, ecc.): l'accesso al mare e il passeggio devono essere lasciati liberi per chiunque.
Il pagamento di un prezzo o di un biglietto, pertanto, può essere chiesto soltanto per ususfruire dei servizi offerti dallo stabilimento balneare (ombrellone, sdraio, lettini, cabina, parcheggio, parco giochi, ecc.). I prezzi sono liberi, ossia vengono determinati liberamente dal gestore.
LA SPIAGGIA LIBERA E LA SPIAGGIA ATTREZZATA Se non viene data in concessione, l'area demaniale marittima può essere: - spiaggia libera ove si può accedere liberamente e gratuitamente con la propria attrezzatura (ombrelloni, sdraio, teli mare, ecc.); - spiaggia libera attrezzata ove si può accedere liberamente e gratuitamente, si può noleggiare l'attrezzatura da spiaggia e sono garantiti la pulizia della spiaggia, il servizio di sorveglianza e di salvamento, i servizi igienici.
La competenza sui piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, per un corretto equilibrio (anche numerico) tra le aree concesse a soggetti privati (stabilimenti) e gli arenili liberamente fruibili (spiagge libere), spetta alle Regioni, sentiti i Comuni interessati.
I DIVIETI IN SPIAGGIA Nelle spiagge, in base alle ordinanze delle Capitanerie di Porto e dei Comuni per le rispettive competenze, è principalmente vietato:
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici (ad eccezione di quelli di soccorso) la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, nonchè allo svolgimento dell’attività di salvamento;
- praticare qualsiasi gioco (es. calcio, calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o fastidio alle persone, turbamento della quiete pubblica, nonché alterazione dell’igiene dei luoghi; il divieto è esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti;
- esercitare attività di scuole di nuoto, windsurf, sci nautico, vela, ecc. senza il rilascio delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti;
- transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i mezzi destinati alla pulizia della spiaggia, i mezzi di soccorso e quelli autorizzati a vario titolo;
- transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate a cura del Comune o dei soggetti concessionari; sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e non udenti ed i cani da salvataggio accompagnati dall'assistente;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica con apparecchi di diffusione sonora regolati ad eccessivo volume;
- depositare nelle cabine o disperdere sugli arenili o in mare rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- effettuare pubblicità (sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti) e attività commerciali promozionali mediante altoparlanti, distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
In caso di violazione dei diritti ci si può rivolgere alla Polizia Municipale, ai Carabinieri o alla Capitaneria di Porto.
|