Fonte: Kataweb
Se il volo viene cancellato per avverse condizioni metereologiche dovute a eventi naturali, come nel caso della nube gigante sprigionata dal vulcano islandese, le norme comunitarie prevedono il rimborso del biglietto ma non la compensazione pecuniaria, ovvero il risarcimento dei danni che viene pagato ad esempio a chi non riesce a partire per overbooking. Lo prevede la Carta dei diritti del passeggero, realizzata dall'Enac, che contiene tutte le informazioni sui diritti di chi viaggia in aereo.
Il presidente dell'Enac, Vito Riggio, ha dichiarato che l'eruzione del vulcano è "un evento di forza maggiore" e che "non sono previsti rimborsi ma può darsi che i biglietti possano essere riutilizzati in seguito, visto che hanno un anno di validità". Ma secondo Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, "La Carta dei diritti prevede il rimborso del biglietto, così come l'assistenza a terra ai passeggeri, anche in casi come questo. Ciò che non è dovuta ai passeggeri è la compensazione pecuniaria".
Per l'associazione AssoConsumatori Italia "molte compagnie si rifiutano di risarcire il costo del biglietto a chi non può partire trincerandosi dietro la causa di forza maggiore". E' pur vero, però, che "le compagnie si arricchiscono così indebitamente ai danni dei consumatori se non altro per quella parte del costo del biglietto che va a coprire il prezzo pro quota pagato per il carburante, l’ammortamento del velivoli ed i costi di manutenzione/riparazione dello stesso. Detti importi - continua AssoConsumatori - non spesi perché non si vola, devono essere restituiti al consumatore, non intenzionato ad ottenere l’imbarco sul primo volo immediatamente disponibile, così come recita l’articolo 2041 del Codice Civile".
Finora la British Airways è l’unica compagnia che si è dimostrata disponibile a rimborsare il costo del biglietto.
Ecco allora quali sono i diritti dei viaggiatori in casi eccezionali ed imprevedibili quali quelli prodotti da eventi naturali.
Assistenza a terra
L'assistenza consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati).
Rimborsi
In caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato (di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km; di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km; di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.) si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
La compensazione pecuniaria (ovvvero il risarcimento dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza coperta che spetta al passeggero in caso di cancellazione del volo a causa di disservizi aeroportuali o delle compagnie aere), non è dovuta nei casi in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc ."Anche l'eruzione di un vulcano - come precisa Pietro Giordano, segretario nazionale di Adiconsum - rientra tra i fatti eccezionali e imprevedibili");
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario.
Link alla
Carta dei diritti del passeggero dell'ENAC